CHIRURGIA ESTETICA ESENTE DA IVA: SERVE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA
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CHIRURGIA ESTETICA ESENTE DA IVA: SERVE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA

CHIRURGIA ESTETICA ESENTE DA IVA: SERVE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA

22 GEN 2024
La Cgt Marche ha chiesto al ricorrente di produrre informazioni dettagliate
La sentenza non considera le novità sull’onere della prova e la norma del decreto Anticipi

Fabrizio Dominici Giorgio Gavelli

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con sentenza n. 889/01/2023 (presidente e relatore D’Aprile), ha affermato che spetta al medico provare l’esenzione Iva in caso di prestazioni di chirurgia estetica, dovendo egli richiedere al paziente, al momento del pagamento, il consenso all’utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali per dimostrarne, all’occorrenza, la spettanza dell’esenzione.

Il collegio giunge alle proprie determinazioni in considerazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tali prestazioni sono esenti da imposta nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute (Cassazione n. 27947/2021 e n. 26906/2022). Ai fini del raggiungimento della prova, aggiunge il collegio, non è sufficiente una mera descrizione degli interventi effettuati, ma occorre disporre di documentazione clinica attendibile, completa e non anonima, identificativa del tipo di intervento eseguito e delle necessità terapeutiche sottostanti, adempimento che grava sul ricorrente e che non può essere svolto dall’organo giudicante mediante richiesta di ordine di esibizione. La sentenza non sembra tenere in debita considerazione l’avvento del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs 546/92 (successivo al deposito delle sentenze di legittimità richiamate in motivazione), che impone all’ufficio e non al contribuente, quale attore in senso sostanziale, l’onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa. Inoltre, la decisione non poteva tener conto neppure della nuova disposizione (articolo 4-quater del Dl 145/2023, introdotta in sede di conversione), entrata in vigore il 17 dicembre scorso, che ha previsto l’esenzione dall’imposta a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. Da segnalare l’accoglimento da parte dei giudici marchigiani della non applicazione delle sanzioni, perché il medico si è attenuto alle istruzioni dell’amministrazione finanziaria (circolare n. 4/E/2005) che possono aver generato obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni. La normativa degli Stati membri deve essere formulata in modo inequivoco, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere i loro diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l’osservanza (Cgue n. 257/86, punto 12). Prima della nuova norma, la disposizione che attribuiva l’esenzione era formulata in modo generalizzato e non stabiliva che le prestazioni di chirurgia estetica dovessero essere trattate diversamente dalle altre prestazioni mediche; lo conferma il fatto che la circolare n. 4/E/2005 le abbia incluse nel regime di esenzione, senza distinzione alcuna, poiché avvinte dal «benessere psico-fisico» quale declinazione del diritto alla salute della persona.


 
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