Con la pubblicazione della Risoluzione n. 42/2025 del 12.06.2025, è stato recepito, anche dall’amministrazione finanziaria, la volontà del legislatore sul trattamento dell’IVA relativa alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica (accomunate dalla stessa sorte nel titolo della Risoluzione).
La querelle era sorta in seguito ad una ambigua sentenza della Corte di giustizia, che aveva ispirato l’azione dell’amministrazione finanziaria nei confronti dei chirurghi estetici, in contrapposizione al chiaro contenuto della Circolare 4/E/2005, che per venti anni ne aveva fissato l’esenzione, in funzione del benessere psico-fisico dei pazienti, sicché, in presenza di indicazioni ufficiali da parte dell’autorità fiscali in ordine al trattamento ai fini iva di una fattispecie, cui i medici si erano attenuti ed in considerazione dell’inequivoco contenuto generalizzante in ordine al regime di esenzione iva per le prestazioni di chirurgia estetica, i ricorrenti avevano invocato e talvolta parzialmente ottenuto, (solo per le sanzioni, CGT di secondo grado delle Marche, sentenza n. 889 del 27.10.2023 e CGT di primo grado di Parma sentenza n. 254/2024 del 12.12.2024), i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento che, com’è noto, impediscono all’autorità fiscale di esigere, non solo le sanzioni e gli interessi, ma lo stesso tributo iva, e ciò, anche nell’ipotesi in cui il tributo sarebbe in ipotesi “dovuto” secondo la corretta interpretazione del diritto UE (sent. del 14 dicembre 2006, nei procedimenti riuniti da C-181/04 a C-183/04, Elmeka vs. Ypourgos Oikonomikon).
Si era poi discusso e se ne discute ancora, circa l’assolvimento dell’onere probatorio della finalità terapeutica, allora gravante sui medici, e sulle modalità con cui provare, a distanza di anni tale finalità per gli interventi effettuati, con la latente consapevolezza che l’accertamento di tale assolvimento “postumo”, risulta difficoltoso sia per i funzionari dell’amministrazione finanziaria, che per i collegi giudicanti, perché ambedue sprovvisti delle necessarie nozioni sulla scienza medica.
Finalmente la citata risoluzione ha fornito agli uffici periferici tutti gli strumenti per il corretto inquadramento del trattamento IVA delle prestazioni estetiche, imponendo ai medici e per il futuro una rigorosa documentazione e sanando, come avvenuto in passato in casi analoghi (scuole guida, medicina legale), l’imposta, le sanzioni e gli interessi, rendendo auspicabile un abbandono dei contenziosi in essere.