CHIRURGIA ESTETICA: L'ATTESTAZIONE MEDICA, A PARMA, NON PROVA LA FINALITA' TERAPEUTICA
04 GEN 2025
L’esenzione dall’IVA si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona e volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
Questo è il tenore dell’art. 4 quater del DL 145/2023, convertito nella L. 191/2023 in vigore dal 17.12.2023, che ha risolto alla radice la questione dell’esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica, subordinandola alla risultanza di apposita attestazione medica, superando così, con una norma espressa di rango primario, le questioni interpretative sollevate da taluni uffici periferici dell’Agenzia delle entrate.
L’aggiunta del secondo comma della medesima disposizione ha poi provveduto a “sanare” i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione normativa, stabilendo che “Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17.12.2023”.
Ma queste disposizioni normative non valgono per la sezione terza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma, che non la sentenza 254/2024 (Pres. Ioffredi A. e relatore Larini E.), ha “salomonicamente” accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni e dichiarando le spese processuali integralmente compensate.
Il chirurgo estetico, aveva documentato le sue qualifiche professionali (requisito soggettivo) ed aveva prodotto, già in sede di contraddittorio con l’Ufficio, le cartelle cliniche dei pazienti e le perizie mediche attestanti la finalità terapeutica (requisito oggettivo), documenti che erano stati criticati dall’ufficio e dette critiche erano state fatte proprie dal giudice di prime cure.
Vale la pena di ricordare che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23831/2022, in un caso analogo ha affermato che “a fronte degli elementi documentali circostanziati offerti dal contribuente, le contestazioni dell’Ufficio appaiono del tutto generiche ed apodittiche, indiscriminatamente estese a tutte le attività prestate dal professionista e basate essenzialmente sull’opinione personale del funzionario amministrativo, disancorata da dati normativi o da criteri di valutazione desumibili dalla scienza medica”.
Ma questo non è l’unico “scivolone” del collegio parmense, che ha proseguito nella disamina delle tante eccezioni sollevate dai difensori, tutte “risolte” con la medesima scienza e conoscenza di quelle in precedenza accennate.