Il decreto anticipi (Dl 145/2023) ha introdotto l’attestazione medica quale requisito per ottenere l’esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica aventi finalità curativo-terapeutica.
Lo stesso decreto ha poi stabilito che venivano fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 17 dicembre 2023, affermazione criptica, che secondo taluni si prestava a diverse interpretazioni.
Quella prevalente intravedeva nell’affermazione una sorta di condono per il passato, in ossequio al principio del legittimo affidamento, per via del fatto che l’unico documento di prassi emanato dalla Agenzia delle entrate, fino ad oggi, prevede per i medici, senza eccezioni per la chirurgia estetica, l’esenzione da iva (cfr. punto 8 della circolare 4/E/2005).
Tale tesi è stata da noi ribadita in una recente udienza (tenutasi il 26.sett. 2024) presso la Corte di Giustizia Tributaria di Parma, rafforzando l’affermazione con il fatto che diversamente interpretando, non si riuscirebbe a comprendere la necessità del legislatore di introdurre siffatta disposizione.
Il legislatore quindi, a fronte delle ingiustificate resistenze del Fisco, ha ritenuto di introdurre l’articolo 7-sexies, nel Dl Omnibus (Dl 113/2024), durante il passaggio al Senato, ove ha chiarito che «sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione» e cioè, dallo scorso 17 dicembre 2023.