CHE COS'E' IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO?
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CHE COS'E' IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO?

CHE COS'E' IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO?

E' uno strumento operativo istituito dal DM 114/2021 che dal 15.6.2023 è disponibile mediante web.
La risoluzione 14.6.2023 n. 26 e il provv. 14.6.2023 n. 212883 hanno istituito, rispettivamente, i nuovi codici tributo per il versamento tramite il modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, e il codice negozio da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) ai fini dell'imposta di registro.

Pegno mobiliare non possessorio

Questa particolare figura di pegno è stata introdotta dall'ART 1 del DL 3.5.2016 n. 59, il quale prevede che gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono costituire il pegno non possessorio a garanzia di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa su:
- beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa;
- crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio.
Sono esclusi i beni mobili, anche immateriali, registrati.
L'elemento caratteristico di questo tipo di garanzia è che, a differenza del pegno "tradizionale", per la costituzione del quale occorre che la cosa o il documento sia consegnato al creditore, non è necessario che il creditore privi il debitore del possesso dei beni, cosicché il debitore possa continuare a utilizzare l'oggetto di pegno, anche trasformandolo o sostituendolo con beni analoghi.
Questo meccanismo è finalizzato a favorire l'accesso al credito delle imprese, che spesso possono offrire in garanzia esclusivamente beni necessari alla produzione e di cui non possono privarsi.
Il pegno non possessorio si costituisce mediante contratto che, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
Perché produca effetti verso i terzi e sia opponibile a questi, il pegno deve essere iscritto in un registro informatizzato ("registro dei pegni non possessori"), istituito dal DM 114/2021, ma rimasto inattivo fino alla comunicazione del 14.6.2023.
Registro dei pegni non possessori 
Il Registro dei pegni non possessori è tenuto dall'Agenzia delle Entrate ed è accessibile a partire dal 15.6.2023, entrando nell'area riservata del sito dell'Agenzia.
Nel Registro sono inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta.
Per l'iscrizione, si prevede che la parte richiedente o il suo rappresentante presenti al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. La domanda deve indicare tutte le informazioni richieste dall'art. 3 co. 2 del DM 25.5.2021 ed essere in forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell' art. 24 del DLgs. 82/2005, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.
Si ricorda che, prima dell'attivazione del Registro, erano state individuate:
- le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione delle formalità legate al Registro (provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2023 n. 120760);
- le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore (provv. Agenzia delle Entrate 12.1.2023).
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