CFC: REDDITO ESTERO AI SOCI CHE APPROVANO IL RENDICONTO
07 LUG 2025
La Cassazione con la sentenza n. 18025el 3.7.2025 n. 18025 ha stabilito che il momento da cui scatta l'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti da Controlled Foreign Companies (CFC) ex art. 167 del TUIR al soggetto controllante residente in Italia, (imputazione "per trasparenza" del reddito societario) opera solo con riferimento a colui che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto e non già al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione proporzionale in funzione del rispettivo periodo di partecipazione alla società
Secondo l'art. 2 del DM 21.11.2001 n. 429, i redditi prodotti dall'entità controllata estera con i requisiti per l'applicazione del regime CFC sono tassati (in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili) in capo ai soci di controllo alla data della chiusura dell'esercizio della controllata stessa anche se non sono stati ancora distribuiti (circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18).
In merito, la Corte effettua un paragone con quanto avviene per le società di persone, specificando che la c.d. imputazione "per trasparenza" del reddito societario opera solo con riferimento a colui che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto e non già al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione proporzionale in funzione del rispettivo periodo di partecipazione alla società.
Viene dunque enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 167 t.u.i.r. i redditi della controlled foreign company vanno imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti; è, pertanto, indispensabile, ai fini della tassazione del reddito in capo al socio residente, verificare se, al momento del conseguimento del reddito da parte della CFC, il socio residente avesse già acquisito la partecipazione nella controllata".