L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 27.12.2021 n. 18 ha analizzato l’art. 167 del TUIR in materia di regime delle controlled foreign companies (CFC) e che risulta in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 142/2018. Nella circolare vengono analizzati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione del regime e le modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano. Nel documento di prassi citato sono state inoltre fornite indicazioni:
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QUANDO SI APPLICA IL REGIME CFC Ricordiamo che la disciplina delle controlled foreign companies di cui all’art. 167 del TUIR prevede, anche in assenza di effettiva distribuzione, l’imputazione diretta dei redditi prodotti da imprese, società o enti a regime fiscale privilegiato in capo ai soggetti residenti che detengono partecipazioni di controllo in tali imprese, società o enti. L’imputazione per trasparenza del reddito della controllata non residente si applica in presenza congiunta delle seguenti condizioni (art. 167 co. 4 del TUIR): I soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà (ricordatevi che a San Marino esiste il regime temporaneo agevolato con aliquota dell'8,5%) di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia; Oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie di redditi qualificati come passive income, ossia:
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CONTROLLO DELLA SOCIETA' Ai fini della qualifica di soggetti “controllati” non residenti rilevante per il regime CFC è necessario, in alternativa:
Possono quindi essere soggetti alla disciplina CFC i componenti della medesima famiglia che, congiuntamente, possiedono la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea di una società estera che integra i requisiti in materia di passive income e tassazione effettiva inferiore alla metà di quella applicabile in Italia. |
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DA PARTE DELLA CFC Ai sensi dell’art. 167 co. 10 del TUIR, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti CFC non concorrono alla formazione del reddito del socio italiano fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione per trasparenza, anche nei periodi d’imposta precedenti. Analizzando l’attuale disposizione in vigore, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18 (§ 10) ha chiarito che i dividendi distribuiti dalla CFC non sono assoggettati a imposizione nei limiti dell’importo già tassato per trasparenza in Italia, mentre all’eventuale eccedenza si applica il regime ordinario dei dividendi percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Ne consegue che si considera superato quanto precedentemente affermato nelle circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2010 n. 51 (§ 8.3) e 26.5.2011 n. 23 (§ 7.5). In sostanza, nell’ipotesi in cui la quota dell’utile della CFC di un dato anno riferibile al soggetto partecipante risulti superiore (per effetto di variazioni in diminuzione) rispetto al corrispondente reddito imputato per trasparenza, l’eccedenza sconterà l’imposizione ordinaria riguardante i dividendi “ordinari” (nella misura del 26% nel caso in cui il partecipante sia persona fisica oppure con l’applicazione dell’IRES sulla quota imponibile del 5% del dividendo stesso ex art. 89 del TUIR). |
E' evidente quindi che tutte le società residenti nella Repubblica di San Marino che godono dell'aliquota ridotta del 50% (e cioè dell' 8,5%), debbono soggiacere al predetto regime o in alternativa trovare soluzioni legittime che ne consentano la non applicazione. |