CESSIONI INTRAUE: AMMESSE LE PROVE SUPPLEMETARI ANCHE IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA RICHIESTA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
CESSIONI INTRAUE: AMMESSE LE PROVE SUPPLEMETARI ANCHE IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA RICHIESTA

CESSIONI INTRAUE: AMMESSE LE PROVE SUPPLEMETARI ANCHE IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA RICHIESTA

31 MAR 2023
La Corte di Giustizia EU con la sentenza 2.3.2023 relativa alla causa C-664/21 si è pronunciata sul termine di presentazione delle prove idonee a dimostrare la non imponibilità delle operazioni di cessione intra comunitaria. Nel caso di specie, la società interessata, presentava la documentazione idonea a ottenere l’esenzione dall’IVA solo dopo che l’Autorità tributaria aveva emesso un processo verbale di verifica fiscale, ma prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.  I giudici europei riconoscono che gli ordinamenti giuridici nazionali possono negare il diritto all’esenzione dall’IVA qualora l’operatore economico presenta gli elementi di prova necessari per dimostrare l'esistenza di tale diritto nell’ambito di un accertamento “a condizione, però, che dette disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività)”.
Secondo la Corte il rifiuto di prendere in considerazione elementi di prova ad una data che si colloca prima dell'adozione di una decisione di accertamento può rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in quanto un tale rifiuto limita per il soggetto passivo la possibilità di produrre elementi di prova relativi al soddisfacimento delle condizioni sostanziali che consentono di ottenere un'esenzione dall'IVA e, per tale motivo, appare difficilmente conciliabile con il principio di proporzionalità e anche con il principio fondamentale di neutralità dell'IVA.
Tale rifiuto deve, dunque, essere fondato su circostanze particolari, come, segnatamente, l'assenza di qualsiasi giustificazione del ritardo accumulato oppure il fatto che il ritardo ha comportato perdite di gettito fiscale.


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