CESSIONI INTRA UE NON IMPONIBILI: SONO IDONEE ANCHE PROVE ALTERNATIVE
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CESSIONI INTRA UE NON IMPONIBILI: SONO IDONEE ANCHE PROVE ALTERNATIVE

CESSIONI INTRA UE NON IMPONIBILI: SONO IDONEE ANCHE PROVE ALTERNATIVE

La Corte di Cassazione con la sentenza n.30889 del 2023 si è pronunciata in tema di cessioni intraUE, in particolare sulla documentazione idonea a fornire la prova della spedizione / trasporto in un altro Stato Eu ai fini della non imponibilità IVA. Nella fattispecie in esame la merce era stata venduta franco fabbrica e consegnata ex works allo spedizioniere incaricato dall'acquirente stesso. I giudici di primo e secondo grado ritenevano fornita la prova della cessione intracomunitaria in quanto la società contribuente aveva prodotto a supporto fatture accompagnatorie, pagamenti tracciabili, elenchi Intrastat e dichiarazioni dei clienti. Secondo i giudici, infatti, risultava provato il trasferimento in capo all'acquirente del potere di disporre del bene come proprietario e che la merce fosse stata trasferita nel territorio dello Stato membro. Proponeva ricorso in Cassazione l’Ufficio, sostenendo che i documenti offerti fossero inidonei e che occorressero almeno due di tre elementi costituiti dal documento o lettera CMR sottoscritta, dalla polizza di carico o dalla fattura di trasporto emessa dallo spedizioniere. I giudici di legittimità rigettavano il ricorso dell’Ufficio affermando che in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", la prova dell’effettiva dislocazione della merce in un altro Stato UE non deve essere data a mezzo di elementi di prova predeterminati, ma può essere raggiunta anche tramite una prova alternativa ricavata da "fatti secondari", da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza. D'altro canto, sottolineano i giudici “le operazioni intracomunitarie non possono essere equiparate ad operazioni non imponibili ai fini IVA per abbandono del territorio doganale, come nel caso del "visto uscire" … caso per il quale si ritengono inidonei documenti che siano di fonte privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento laddove nella specie si verte in tema di operazioni che attengono al trasporto intracomunitario di beni (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 1, lett. f)), in cui luogo di partenza e luogo di arrivo della merce si trovano in due Stati membri diversi e, quindi, all'interno del territorio doganale dell'Unione.”




cassaz.30889.2023.prova.cessione.intraue.nonimponibili..pdf
 
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