CESSIONE TERRENI: NELLA PLUSVALENZA RIENTRA IL COSTO DELLE AREE CEDUTE A TITOLO GRATUITO
04 OTT 2018
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 23702 del 2018 ha statuito che in caso di cessione di un’area edificabile, ai fini del calcolo della plusvalenza, deve considerarsi anche il costo sostenuto dal contribuente per l’acquisizione di aree limitrofe, poi cedute a titolo gratuito al Comune in adempimento alla convenzione di lottizzazione. La Corte infatti ritiene che devono considerarsi costi inerenti ad un’unica iniziativa urbanistica. Nel caso di specie l’Agenzia intendeva recuperare a tassazione la plusvalenza derivante dalla permuta dei terreni, poiché per l’individuazione dei costi inerenti al bene ceduto non sarebbe corretto fare riferimento ad altri cespiti che non sono stati oggetto del contratto di permuta. La Suprema Corte, confermando la decisione della Ctr, che aveva accolto la tesi del contribuente, afferma che “ai fini della determinazione della plusvalenza, l’atto con il quale il proprietario di un bene inserito in una convenzione di lottizzazione cede gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all’urbanizzazione costituisce l’adempimento dell’obbligazione assunta con la vendita del terreno e accettata dall’ente con la stipula della convenzione, sicchè deve essere qualificato quale costo successivo “inerente” in quanto necessario per la lottizzazione con conseguente deducibilità dello stesso”.