La Cassazione, nell’ordinanza n. 20365/2021, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, il riferimento ai “diritti inerenti”, contenuto nell’art. 3 comma 2 lett. b) del DLgs. 168/2003, deve essere interpretato nel senso che tale norma allude (anche) ai diritti conseguenti agli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali e a ogni altro negozio che le abbia ad oggetto.
Per cui la competenza in questione sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia a oggetto non solo la validità e l’efficacia dell’atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti), ma anche il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo.