E SE I BAGNINI FOSSERO COME I TAXI (SENZA PLUSVALENZA)?
28 MAR 2018
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 917/18 depositata il 14.02.2018 ha trattato una interessante questione relativa alla cessione della licenza di taxi, stabilendo che il trasferimento non costituisce cessione d’azienda ma bensì come contratto atipico di trasferimento della titolarità di un’autorizzazione amministrativa tra soggetti inclusi in apposita graduatoria.
Il collegio ha motivato la sentenza partendo dal presupposto che tale attoè subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comune e dunque vincolato all’interesse pubblico.
Ma allora vuol forse dire dire che la stessa disposizione può essere applicata anche agli altri soggetti economici per i quali è previsto il rilascio di un autorizzazione da parte del Comune?
In tal caso la cessione di uno stabilimento balneare,(bagnino), non genererebbe una plusvalenza imponibile ma bensì un contratto atipico di trasferimento della titolarità di un’autorizzazione amministrativa.