CESSIONE D'AZIENDA CON DECURTAZIONE DEI DEBITI INERENTI
10 GEN 2020
La Ctp di Rimini con la sentenza 137/2019 è tornata ad occuparsi della tassazione dell'atto di cessione d'azienda o meglio della base imponibile su cui computare l'imposta di registro, ribadendo che dalla base imponibile devono essere detratte le passività aziendali accollate se ovviamente inerenti alla attività esercitata.
Come noto l’imposta di registro è diretta a tassare (solidalmente) il trasferimento di ricchezza, sicché è giuridicamente corretto ritenere che nella determinazione della base imponile vadano detratte le passività aziendali ex articolo 43, del Tuir, questione confermata dalla giurisprudenza di legittimità che con la sentenza 888/2019 ha stabilito che la corte del merito è tenuta a valutare il requisito dell’inerenza dei finanziamenti effettuati dalla banca all’azienda ceduta.