La Corte di cassazionecon la sentenza n. 17264/2017, ha modificato il proprio orientamento circa la responsabilità solidale del cedente con il cessionario, stabilendo che la mancata richiesta del certificato dei carichi tributari pendenti da parte del cessionario, non comporta un’automatica estensione della sua responsabilità.
Negli atti di cessione di azienda è infatti previsto che il cessionario risponda in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti e per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, ex articolo 14 del Dlgs 472/97.
Per ovviare alla citata responsabilità solidale è possibile richiedere un certificati di carichi tributari pendenti.
Se nel certificato non emergono debiti erariali oppure in caso di mancata risposta da parte dell’ufficio competente nel termine di 40 giorni, l'acquirente non potrà essere chiamato a rispondere dei debiti del cedente.
Secondo la Corte l’acquirente risponde solo dei debiti tributari risultanti alla data del trasferimentoe cioè solo delle somme risultanti negli atti dell’amministrazione alla data dell'atto e nei limiti del prezzo dell’azienda acquisita ovvero, (del valore indicato nell’atto di trasferimento).
L’amministrazione, prima di agire nei confronti del soggetto acquirente, dovrebbe riscontrare sia il debito alla data del trasferimento, sia il valore di cui dovrebbe rispondere.
Tuttavia gli uffici di sovente notificano al cessionario provvedimenti a prescindere dai limiti prescritti perchè la Cassazione aveva (in passato) ritenuto che la certificazione richiesta dal cessionario costituisse la condizione necessaria per avvalersi dell’effetto liberatorio, estendendo la responsabilità dell'acquirente senza valutare il momento della contestazione della violazione ed il periodo di imposta in cui essa fosse stata commessa (Cassazione n. 5979/2014, Cassazione n. 9219/2017).
Con la sentenza in commento i Giudici hanno invece stabilito che la mancata richiesta del certificato impedisce al cessionario di avvalersi dell’eventuale effetto liberatorioma non comporta un’estensione ad libidum della sua responsabilità.