CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO SEMPRE SENZA TASSE
26 MAG 2019
La Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 437 /1/2019 del 27 marzo 2019 ha stabilito che le divisioni e i trasferimenti immobiliari tra coniugi relativi ad accordi di separazione, non scontano l’imposta di registro, anche nel caso in cui sia decorso un periodo lungo tra la il verbale di separazione e l’adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione dello stesso
Com’è noto infatti, ai sensi dell’art. 19 della L. 74 del 6 marzo 1987, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dal versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e di ogni altra tassa .