Con la sentenza in richiamo i Giudici di vertice hanno stabilito che laddove l'atto di rettifica ai fini Iva si basi su documenti extra - contabili rinvenuti presso locali per i quali non vi è la dimostrazione che appartengano al soggetto verificato, ossia che in essi vi sia svolta (in tutto o in parte) l'attività economica di tale sogegtto, la mancanza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica, in applicazione del dettato di legge di cui all'art. 52, co. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, si riverbera sull'atto impositivo, comportandone la nullità. (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, avvocato tributarista in Rimini, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).