CAPIENZA SUPERBONUS 110% PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO
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CAPIENZA SUPERBONUS 110% PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO

21 OTT 2021
L’agenzia delle Entrate nelle circolari e negli interpelli pubblicati in tema di superbonus 110% ha creato non poca confusione circa la capienza dei bonus spettanti per gli interventi relativi all’installazione dell’impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo.
Per cercare di fugare ogni dubbio occorre ripartire dalla disposizione normativa, che all’art. 119 D.L. 34/2021 comma 5 e 6 prevede: “5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (…) la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma (…) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (…). In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.”
Risulta pertanto evidente come il legislatore abbia definito specifici limiti di spesa distinti per le due tipologie di interventi:
  • per l’installazione dell’impianto fotovoltaico il tetto di spesa fissato è ad € 48.000 e comunque nel limite di
    • € 1.600 per ogni Kw di potenza nel caso in cui l’installazione sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica;
    • 2.400 per ogni Kw di potenza in tutti gli altri casi;
  • per l’installazione del sistema di accumulo il tetto di spesa è fissato ad € 48.000 e comunque nel limite di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
Per quanto riguarda l’installazione dell’impianto fotovoltaico è necessario poi approfondire le singole casistiche per comprendere quali interventi soggiacciano al limite minore, qui il legislatore ha richiamato specificatamente gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) D.P.R. 380/2001, ovvero “Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: […]
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.”
 
In relazione ad ogni singolo intervento edilizio, sarà quindi necessario capire se lo stesso risulta ricompreso nelle casistiche regolamentata dall’art. 3, comma 1, lettere d), e) e f) del D.P.R. 380/2001, ove il bonus spettante per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sarà pari ad € 1.600 per Kw, diversamente dalle predette casistiche, il limite del beneficio fiscale sarà pari ad € 2.400 per Kw.
 
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