CANCELLAZIONE SOCIETA' CON GIUDIZIO IN CORSO
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CANCELLAZIONE SOCIETA' CON GIUDIZIO IN CORSO

CANCELLAZIONE SOCIETA' CON GIUDIZIO IN CORSO

25 APR 2023
La Corte di Cassazione, nella sentenza 21.4.2023 n. 10752, ha stabilito che, ove in pendenza dell'azione di un creditore sociale contro la società debitrice per ottenere il relativo adempimento intervenga l'estinzione della stessa, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, si determina una successione nel debito che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., si trasferisce in capo ai soci, i quali, comunque, possono risponderne nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ex art. 2495 co. 3 c.c.
Il creditore insoddisfatto ha interesse all'accertamento sia di quanto riscosso dai soci in base al bilancio finale di liquidazione, per ottenerne la condanna ai sensi del citato art. 2495 co. 3 c.c., sia, comunque, del proprio diritto di credito, da fare eventualmente valere su diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta.
Dal canto loro, invece, i soci che succedono nel corso del processo alla società estintasi a seguito di cancellazione, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., assumono la stessa posizione processuale della società, sicché non possono essere destinatari di nuove domande.
 
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