CADES - PADES - .P7M E .PDF: PER LE SEZIONI UNITE VALE TUTTO
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22 MAG 2018
Le SS UU della Corte di Cassazione, con la Sentenza 27 aprile 2018, n. 10266, hanno finalmente messo la parola fine all'annosa questione circa la possibilità di firma e di deposito, all'interno del processo telematico, dei file in formato Cades o Pades. Partendo dalla ricostruzione della normativa di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 che obbliga gli Stati membri, che richiedono una firma elettronica avanzata, a riconoscere le firme elettroniche avanzate, aventi formati convalidati conformemente a specifici metodi di riferimento, normativa intesa a facilitare la convalida transfrontaliera delle firme elettroniche e a migliorare l'interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche, ne deriva che, secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards Europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n. 5504). Se ne deduce che, concludono le SS UU, "Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna".

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