BONUS R&S NON INSERITO NEL QUADRO RU: NON E' INESISTENTE MA "NON SPETTANTE"
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BONUS R&S NON INSERITO NEL QUADRO RU: NON E' INESISTENTE MA

BONUS R&S NON INSERITO NEL QUADRO RU: NON E' INESISTENTE MA "NON SPETTANTE"

30 APR 2024
La Cgt di Brescia con la sentenza n. 125 del 2024, richiamando i principi già espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 34419 del 2023, accoglie l’eccezione di decadenza impositiva in capo all’erario che, con atto di recupero notificato nel 2021, intendeva recuperare il credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo agli anni dal 2008 al 2011 e portato in compensazione nel 2012. A parere dell’Amministrazione, infatti tale credito doveva considerarsi inesistente, non essendo stato indicato nel quadro RU della dichiarazione e, conseguentemente riteneva applicabile il termine di otto anni per l’emissione dell’avviso. Richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte, la Cgt afferma che il credito utilizzato deve ritenersi inesistente "allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972", aggiungendo che "ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento".
Precisano poi i giudici che, ai fini della qualificazione del credito come inesistente, rilevano solo quelle condotte caratterizzate da profili abusivi, occulti o fraudolenti, "che, in quanto tali, sono rilevabili solamente attraverso riscontri di coerenza contabile del modello di versamento e non meramente cartolari poiché non emergenti dalle dichiarazioni presentate (o da esse falsamente emergenti) o dal mero raffronto con i relativi modelli di versamento".



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