BONUS PER GLI STRUMENTI MUSICALI (2017)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
BONUS PER GLI STRUMENTI MUSICALI (2017)

BONUS PER GLI STRUMENTI MUSICALI (2017)

24 APR 2017
Il bonus 2017, spetta agli studenti iscritti a licei musicali, corsi pre-accademici, corsi del precedente ordinamento, corsi di diploma di I e II livello tenuti presso:
– conservatori di musica
– istituti superiori di studi musicali
– istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 11, D.P.R. 8.7.2005, n. 212) quali Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.
Sono esclusi studenti di canto, composizione o direzione.
Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’ente nell’anno accademico 2016-2017 ovvero 2017-2018.
Il contributo viene concesso una tantum sugli acquisti effettuati nell’anno 2017, sotto forma di sconto all’atto dell’acquisto dello strumento musicale per un importo massimo di € 2.500 (il bonus 2016 prevedeva uno sconto dell’importo massimo di € 1.000) ed, in ogni caso, per un importo non superiore al 65% del prezzo dello strumento (il bonus 2016 non poteva invece eccedere il costo dello strumento), con la precisazione che qualora lo studente avesse già fruito del bonus 2016, il contributo viene ridotto corrispondentemente dell’importo già fruito.
Detto contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
  • spetta per l’acquisto di un solo strumento o di un singolo componente dello strumento;
  • l’acquisto deve avvenire nel periodo di imposta 2017;
  • lo strumento acquistato deve essere nuovo e coerente con il corso di studi frequentato dal soggetto beneficiario.
  • E’ consentito beneficiare del contributo anche nell’ipotesi di acquisto di strumenti affini o complementari ritenuti coerenti con il corso di studi in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.
Non sono agevolabili i personal computer, gli impianti di amplificazione ed i software di musica elettronica essendo di difficile individuazione lo strumento principale; come pure sono esclusi i beni di consumo (spartiti, corde, ance e similari) nonché gli accessori dello strumento quali, ad esempio, custodie, materiali e attrezzature per la pulizia e manutenzione.
All’acquisto dello strumento si deve consegnare rivenditore apposito certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto frequentato contenente i dati anagrafici, il codice fiscale, il corso, l'anno di iscrizione e lo strumento musicale.
Il certificato deve essere emesso in duplice copia, una delle quali viene consegnata al produttore o rivenditore dello strumento e l’altra viene trattenuta dall’istituto musicale emittente, con la precisazione che per gli studenti iscritti ai corsi preaccademici, nel caso in cui il corso sia affidato a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, il certificato deve essere rilasciato dal Conservatorio o dall’Istituto superiore di studi musicali (Issm) e non dall’Istituzione convenzionata. Gli studenti iscritti ai licei musicali possono richiedere il certificato di iscrizione all’anno scolastico 2017-2018 solamente a partire dall’inizio dell’anno scolastico stesso.
Il produttore/rivenditore conserva il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’Iva, e l’ammontare pagato mediante il contributo (si veda la Tabella n. 1).
A fronte dello sconto concesso all’atto della vendita, al rivenditore/produttore di strumenti spetta un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di € 15 milioni, assegnate in ordine cronologico.
Per fruire del credito d’imposta il rivenditore/produttoreprima di concludere la vendita, deve inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate contente l’indicazione:
del proprio codice fiscale;
del codice fiscale dello studente acquirente lo strumento e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’Iva, e l’ammontare del contributo.
Tali comunicazioni possono essere effettuate a decorrere dal 20.4.2017 avvalendosi del software gratuito messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e trasmesse direttamente da parte del venditore ovvero tramite intermediari abilitati.
Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascia apposita ricevuta attestante:
la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente;
l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche dell’eventuale bonus fruito nel 2016.
La ricevuta, pertanto, riporterà l’importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di € 2.500, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016, ovvero l’importo del contributo al netto dello sconto già usufruito nell’anno precedente, del quale sarà data separata evidenza. Il credito d’imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997 ) a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità. Il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo Mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Mod. F24 tramite apposita ricevuta consultabile nel sito Internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Il credito di imposta è identificato dal codice tributo 6865 (R.M. 20.4.2016, n. 26/E) e deve essere riportato nella sezione «Erario» indicando come anno di riferimento l’anno di sostenimento della spesa.
 
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