BONUS EDILIZI E BONIFICO SENZA LA PRESCRITTA RITENUTA D'ACCONTO (COSA FARE)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
BONUS EDILIZI E BONIFICO SENZA LA PRESCRITTA RITENUTA D'ACCONTO (COSA FARE)

BONUS EDILIZI E BONIFICO SENZA LA PRESCRITTA RITENUTA D'ACCONTO (COSA FARE)

04 OTT 2022
La Commissione Tributaria provinciale di Milano, con la sentenza 1281/26/2020, ha stabilito che il contribuente che non abbia applicato la ritenuta sul bonifico bancario (parlante), non potrebbe beneficiare della detrazione fiscale, in quanto i  contribuenti, non titolari di reddito d'impresa, per poter accedere ai bonus edilizi, devono predisporre i pagamenti delle fatture per gli interventi agevolabili mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (articolo 4, comma 1, lettera c), Dm 19 febbraio 2007).
La norma esprime esattamente quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dm 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, onde per cui, la mancata indicazione della ritenuta d’acconto comporta la perdita della detrazione delle spese per gli interventi effettuati.
Nella motivazione della sentenza, sono stati richiamati i documenti di prassi ove l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l'indicazione di una norma agevolativa differente, ad esempio di quella per le ristrutturazioni edilizie, piuttosto di quella sul sisma bonus, non compromette la fruizione della relativa detrazione, visto che in entrambe i casi viene comunque applicata la ritenuta dell'8% da parte degli istituti di credito (circolare 11/E/2014, risposta 4.5, e Faq delle Entrate del 20 gennaio 2015).
Quindi, l’errore commesso (mancata indicazione della ritenuta d’acconto), richiede necessariamente la correzione, pena la nullità dello sconto fiscale, vale a dire che quando sul bonifico viene dimenticata la causale, oppure non viene effettuata la ritenuta, non si può accedere ai bonus edilizi.
SOLUZIONE. 
La soluzione più lineare parrebbe quindi quella di effettuare il rimborso dell'importo già pagato e provvedere a un secondo versamento con un nuovo bonifico, procedura ritenuta legittima ed in linea con la prassi dell’amministrazione finanziaria (risoluzione 55/E/2012).
Ad ogni buon conto, qualora non fosse possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetterebbe comunque se il contribuente fosse in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare 43/2016).
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