BONUS EDILIZI, COSA RESTA DOPO IL SUPERBONUS
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
BONUS EDILIZI, COSA RESTA DOPO IL SUPERBONUS

BONUS EDILIZI, COSA RESTA DOPO IL SUPERBONUS

04 APR 2023

Riqualificazione energetica

L'art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 ha introdotto una detrazione d'imposta (IRPEF/IRES), pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L'agevolazione è stata oggetto di ripetute proroghe da parte di successivi provvedimenti.
Da ultimo, l'art. 1 co. 37 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2024.
 
Momento di sostenimento delle speseAliquota
dal 6.6.2013 al 31.12.202465%
(con l'eccezione di alcuni interventi per i quali l'aliquota è del 50%)

In deroga all'art. 14 del DL 63/2013, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022, l'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") ha introdotto una detrazione del 110% per determinati interventi di riqualificazione energetica (v. "Riqualificazione energetica/Superbonus"). I co. 3-bis e 8-bis dell'art. 119, tuttavia, prevedono finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti (fino al 31.12.2022 l'aliquota è del 110%, ma nel 2023 può scendere al 90% in taluni casi, al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025).
 
Soggetti beneficiari
Ai sensi dell'art. 4 del DM 6.8.2020 n. 159844 "Requisiti" (ma anche dell'art. 2 del DM 19.2.2007), la detrazione d'imposta in esame spetta:
  • alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni (cfr. guida Agenzia delle Entrate ottobre 2018);
  • agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non titolari di reddito d'impresa (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici);
  • ai soggetti titolari di reddito d'impresa quali gli imprenditori individuali, le società di persone (snc, sas), le società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione) e gli enti commerciali;
che sostengono le spese per l'esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Tra le persone fisiche, il diritto alla detrazione del 50-65% compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari:
  • (posseduti) a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.),
  • ovvero detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori (es. locazione, anche finanziaria e comodato. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e circ. Agenzia Entrate 25.7.2022 n. 28, p. 98).
L'agevolazione, inoltre, è riconosciuta anche:
  • ai soggetti non residenti in Italia (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36, § 1);
  • al familiare convivente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, ex art. 5 co. 5 del TUIR) che sostiene le spese (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36, § 1 e circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34, cap. I, § 11.2) ed al convivente more uxorio che sostiene le spese;
  • agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati (co. 87 dell'art. 1 della L. 208/2015), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 1 co. 3 della L. 205/2017);
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (art. 1 co. 3 della L. 205/2017. Cfr. C.T. Reg. Lombardia 25.6.2018 n. 2906/1/18).
SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA
 
L'Amministrazione finanziaria, ha affermato che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013 (così come le detrazioni spettanti per gli interventi antisismici) spettano per tutti gli immobili delle imprese, a prescindere dalla loro destinazione (ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 34 e circ. Agenzia Entrate 25.7.2022 n. 28, p. 98). Pertanto, le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica competono sia per gli immobili "strumentali", sia per i "beni merce", sia per quelli "patrimoniali".
Edifici interessati dall'agevolazione
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionali).
Preesistenza nell'edificio di un impianto di riscaldamento
La preesistenza di un impianto di riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento costituisce una condizione indefettibile per l'applicazione della detrazione.
La circ. Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19 (p. 316) ribadisce che "gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile".
Tale condizione si applica con riguardo alla generalità degli interventi di riqualificazione energetica, fatta eccezione per quelli di installazione:
  • dei collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • delle schermature solari;
  • dei generatori alimentati a biomassa.
 
Immobili ad uso promiscuo
 
La detrazione del 65% compete anche in relazione all'effettuazione di interventi agevolati su immobili adibiti ad uso promiscuo, utilizzati al contempo come abitazione e come immobile strumentale per l'esercizio di un'attività professionale (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20, § 3.4).
Interventi agevolabili
Gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF/IRES sono quelli definiti perlopiù dai co. 344 - 347 della L. 296/2006 e dall'art. 2 co. 1 del DM 6.8.2020 n. 159844 "Requisiti".
Aliquota della detrazione (dall'1.1.2018)
In relazione ad alcune tipologie di interventi è previsto che dall'1.1.2018 l'agevolazione spetti in alcuni casi in misura ridotta, mentre per altre fattispecie spetti la detrazione nella misura del 65% (art. 1 co. 3 della L. 205/2017).
Per le tipologie di interventi agevolati che consentono di ottenere un risparmio energetico (e quindi di beneficiare dell'ecobonus), al fine di individuare i relativi limiti di detrazione o di spesa e l'aliquota spettante, per facilitarne la lettura, ho predisposto la successiva tabella esemplificativa:
 
Norma di riferimentoTipologia di interventoLimite massimo della detrazione/spesaAliquota spese dall'1.1.2018
Co. 344 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. a) del DM 6.8.2020 "Requisiti"Riqualificazione energetica globale
Interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati.
Gli interventi possono essere eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti.
Ammontare massimo della detrazione
100.000 euro
 
 
65%
Co. 345 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. b) del DM 6.8.2020 "Requisiti", art. 14 co. 2 lett. a) e b), 2-quater e 2-quater.1 del DL 63/2013 e art. 1 co. 220 della L. 160/2019 e art. 119 co. 1 lett. a) del DL 34/2020






 
Interventi sull'involucro di edifici esistenti
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico).
Tali interventi possono riguardare:
i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;Ammont. massimo
della detrazione
60.000 euro
 
65%
ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;Ammont. massimo
della detrazione
60.000 euro
 
50%
iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M del DLgs. 311/2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;Ammont. massimo
della detrazione
60.000 euro
 
50%
iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 del DM 26.6.2015 "Linee Guida APE";
ECOBONUS SU PARTI COMUNI limite massimo di spesa
 
 
 
pari a 40.000 euro 
70% o 75%
vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal DM 28.2.2017 n. 58;
vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal DM 28.2.2017 n. 58;
BONUS COMBINATO SISMA-ECO limite massimo di spesa pari a 136.000 euro 
80% o 85%
Co. 346 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. c) del DM 6.8.2020 "Requisiti"Interventi di installazione di impianti solari
Installazione di collettori solari (pannelli solari) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Ammontare massimo della detrazione
60.000 euro
 
65%
Co. 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. e) del DM 6.8.2020 "Requisiti", art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020







 
Interventi relativi agli impianti di riscaldamento
Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.
Tali interventi possono riguardare:
 la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;Ammontare massimo della detrazione
30.000 euro
 
50%
ii. gli interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;Ammontare massimo della detrazione
30.000 euro
 
65%
iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;Ammont. massimo della detrazione
30.000 euro
 
65%
v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'Allegato F del DM 6.8.2020 "Requisiti";Ammont. massimo della detrazione
30.000 euro
 
 
65%
vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;Ammont. massimo della detrazione
30.000 euro
 
65%
ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di microcogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;Ammontare massimo della detrazione 100.000 euro 
65%
xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;Ammont. massimo della detrazione
30.000 euro
 
65%
xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.Ammont. massimo della detrazione
30.000 euro
 
50%
Art. 2 co. 1 lett. f) del DM 6.8.2020 e art. 1 co. 88 della L. 208/2015Interventi installazione di building automation
Acquisto, installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
Nessun limite.
Nella Tabella 1 dell'Allegato B al DM 6.8.2020 "Requisiti", tuttavia, è stato indicato che la detrazione massima spettante sarebbe pari a 15.000 euro per unità immobiliare

 istruzioni per la compilazione dei modelli REDDITI 2022 oltre che dalla circ. Agenzia delle Entrate 28/2022, p. 116, per gli interventi dal 6.10.2020.
65%
 
INTERVENTI RELATIVI A PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
 
La detrazione in questione si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
  • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. ;
  • oppure gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);
  • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.
Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018.
 
Momento di sostenimento delle spese per interventi di riqualificazione delle parti comuniAliquota
Fino al 5.6.201355%
Dal 6.6.2013 al 31.12.202465%
(con alcune eccezioni)
Dall'1.7.2020 al 31.12.2025
Per i condomìni e per gli immobili di unico proprietario con al massimo 4 unità immobiliari:
110% fino al 2022;
110% o 90% per il 2023;
  70% per il 2024;
  65% per il 2025 "Superbonus".
 
I co. 2-quater - 2-septies all'art. 14 del DL 63/2013 disciplinano la detrazione fruibile nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali. In particolare, è stabilito che per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2024, la detrazione spetta nella misura (c.d. "ecobonus su parti comuni"):
  • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
  • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Rateizzazione della detrazione
Per le spese sostenute dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 e fino al 31.12.2024, le detrazioni IRPEF/IRES del 55-65% devono essere suddivise in 10 rate annuali di uguale importo.
Adempimenti per fruire dell'agevolazione
Il riconoscimento dell'ecobonus è subordinato al rispetto di alcuni adempimenti previsti dall'art. 6 del DM 6.8.2020 "Requisiti". I soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione fiscale devono:
  • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente;
  • acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti con le modalità indicate nell'art. 8 del DM 8.8.2020 "Requisiti";
  • acquisire l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del DM 8.8.2020 "Requisiti";
  • acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  • effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale;
  • conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • trasmettere comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
  • conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione sopraelencata.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
 
La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 4) ha chiarito che:
  • ai soli fini della detrazione del 55-65%, non sussiste l'obbligo di comunicare preventivamente all'Azienda sanitaria locale (ASL), a mezzo lettera raccomandata, la data di inizio dei lavori;
  • tale adempimento rimane invece fermo in relazione a quanto stabilito dalla normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Modalità di pagamento
 
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. e) del DM 6.8.2020 "Requisiti", i soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:
  • il numero e la data della fattura;
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
L'art. 4 co. 1 lett. b) del DM 41/98 dispone la non spettanza della detrazione in relazione alle spese i cui pagamenti risultano non conformi alle prescrizioni regolamentari.
Le circ. Agenzia delle Entrate 18.11.2016 n. 43, 4.4.2017 n. 7 e 8.7.2020 n. 19 (p. 348 e 349) hanno tuttavia chiarito che, nel caso in cui sia stato utilizzato per errore un bonifico diverso da quello "parlante" e non siano stati indicati tutti i dati richiesti (e, in conseguenza di ciò, l'intermediario finanziario non abbia potuto applicare la ritenuta di acconto di cui all'art. 25 del DL 78/2010), né sia stato possibile ripetere il bonifico, il diritto alla detrazione non è pregiudicato, a condizione però che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono avvalersi dell'ecobonus non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).
Comunicazione all'ENEA
 
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente la comunicazione all'ENEA ed inviare, ove richiesto, la documentazione (ad esempio la certificazione energetica o la scheda informativa).
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all'ENEA:
  • i dati contenuti nella scheda descrittiva dell'Allegato C del DM 6.8.2020 "Requisiti" "Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE)", contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica (APE) ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato, esclusivamente per gli interventi: - di riqualificazione energetica globale (co. 344 dell'art. 1 della L. 296/2006); - sull'involucro di edifici esistenti (co. 345 dell'art. 1 della L. 296/2006) riguardanti le strutture opache verticali e/o orizzontali (coperture e pavimenti (punto i) e di sostituzione di finestre comprensive di infissi (punto ii), con l'esclusione degli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari; - sull'involucro di edifici esistenti (co. 345 dell'art. 1 della L. 296/2006) sulle parti comuni di edifici condominiali (punti da iv a vii); - per tutti gli interventi "trainanti" e "trainati" di riqualificazione energetica di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020 che possono fruire del superbonus del 110%;
  • i dati contenuti nella scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all'Allegato D del DM 6.8.2020 "Requisiti", ai fini dell'attività di monitoraggio prevista dall'art. 10 dello stesso DM.
 
INTERVENTI COMBINATI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI MIGLIORAMENTO SISMICO
(Parti comuni di edifici condominiali)


Il co. 2-quater.1 all'art. 14 del DL 63/2013 prevede una detrazione IRPEF/IRES nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica (art. 2 co. 1 lett. b) del DM 6.8.2020 "Requisiti").
In particolare, la detrazione spetta:
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
  • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-quater dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-quinquies dell'art. 16 dello stesso decreto, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (si vedano anche le risposte interpello Agenzia delle Entrate 29.9.2020 n. 419 e 22.7.2019 n. 293).
Misura della detrazione
 
La detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del:
  • 80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (punto vi),
  • 85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (punto vii),
su un ammontare massimo di spese riconosciute pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio (cfr. circ. Agenzia Entrate 25.7.2022 n. 28, p. 119, risposte a interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 293 e 22.5.2020 n. 138 e 139).
Le pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa (risposta interpello Agenzia Entrate 29.9.2020 n. 419).
Ripartizione della detrazione
 
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
 
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