BILANCIO SENZA NOTA INTEGRATIVA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
BILANCIO SENZA NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO SENZA NOTA INTEGRATIVA

14 APR 2017

    Con il recepimento della direttiva 34/13 viene consentita la facoltà  degli stati membri di semplificare gli obblighi previsti per la redazione del bilancio.
    Infatti, per le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non oltrepassano due dei seguenti limiti e cioè totale attivo per 175 mila euro, ricavi 350 mila euro e media dei dipendenti inferiore a 5 unità, è stato previsto l'esonero dalla compilazione della nota integrativa purchè dallo stato patrimoniale,risultino le altre informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali, con indicazione della natura della garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e i compensi degli amministratori..
    E' così stato novellato l'articolo 2435-ter del Codice civile, dedicato alle micro-imprese, che stabilisce  la facoltà di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata con la possibilità di non applicare la valutazione al costo ammortizzato a crediti, debiti e titoli.
    Il nuovo schema si contraddistingue per la carenza della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi relativamente agli strumenti finanziari derivati, da cui lo ricordiamo, sono esonerate le micro-imprese e dal fatto che il conto economico prevede la facoltà di raggruppamento di talune voci, contenute nel valore e nei costi della produzione, nonchè nell’area finanziaria. 
     

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