BASTA LA CONTABILITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLA NON FALLIBILITA'
08 MAG 2019
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 10509/19 del 15.04.2019, ha stabilito che ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all’art. 15, comma 4, Lf costituenti prova privilegiata.
Non essendo stato depositato un bilancio relativo al triennio di interesse, la Corte d’appello di Milano aveva riscontrato il mancato assolvimento dell’onere della prova dell’insussistenza dei requisiti per la fallibilità.
Avverso tale decisione proponeva ricorso la società fallita lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 15 Lf, non avendo il tribunale accertato la mancanza dei requisiti predetti e non avendo fatto ricorso agli altri mezzi di indagini (la contabilità).
Secondo i Giudici tale motivo è fondato, sulla base del consolidato principio per il quale «in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all’articolo 15, comma 4, Lf che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nell’articolo 1, comma 2, Lf».