La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.11.2023 n. 45331, ha ribadito come la cosiddetta "bancarotta riparata" si configuri quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori.
Da ciò deriva l'insussistenza dell'elemento materiale del reato (e ancor prima dell'elemento soggettivo doloso).
Tuttavia è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. Cass. n. 57759/2017, in cui si specifica che non possono, però, essere inquadrate in tale ipotesi restituzioni parziali, inidonee a elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, né versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo).