BANCAROTTA DOCUMENTALE ANCHE SENZA IL LIBRO DEI CESPITI
12 APR 2018
La Corte di Cassazione con la sentenza 15463/18, del 06.04.2018 ha stabilito che il mancato aggiornamento del libro inventari e del libro dei cespiti ammortizzabili costituiscono bancarotta documentale.
I Giudici hanno così precisato che l'art. 2214, comma 2, cc impone di tenere anche le scritture che attestano l'attività negoziale dell'impresa rispetto ai beni strumentali, vale a dire quelli di cui la società si serve per la sua attività commerciale.
Anche se il libro dei cespiti non risulta indicato tra i libri obbligatori, esso contiene una serie di informazioni sui beni utilizzati dall'impresa che devono essere poi indicate nel libro degli inventari ed il secondo comma della disposizione citata impone di tenere le «altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa», configurandosi così la mancata tenuta del libro inventari che integra l'elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale semplice.