BANCAROTTA AI SINDACI CHE NON SI ACCORGONO DELLA DISSIPAZIONE DEL PATRIMONIO
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BANCAROTTA AI SINDACI CHE NON SI ACCORGONO DELLA DISSIPAZIONE DEL PATRIMONIO

BANCAROTTA AI SINDACI CHE NON SI ACCORGONO DELLA DISSIPAZIONE DEL PATRIMONIO

18 NOV 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52433/2017 ha riconosciuto la responsabilità dei sindaci che non hanno impedito la commissione di atti scellerati degli amministratori omettendo i prescritti controlli, riconoscendo a loro carico il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Le azioni commesse dagli amministratori erano state così evidenti da non poter non essere notate da un organo di controllo che avesse fatto il suo mestiere e per ciò erano stati imputati del reato di cui all'art. articolo 223, comma 2  n. 2 della legge fallimentare, sia seguita una condanna per bancarotta distrattiva o dissipativa articolo 223 comma 1 della legge fallimentare.
Secondo la Corte di legittimità le operazioni non viste o non evitate, presuppongono una modalità di pregiudizio patrimoniale che non dipende direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo e cioè degli gli amministratori, «bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante in procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato» e cioè dalle condotte omissive che costituiscono il presupposto della responsabilità dei sindaci.

sindaci-e-bancarotta.pdf

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