SONO IMPONIBILI LE PLUSVALENZE REALIZZATE PER LA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE?
A seguito delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015:
l'acquisto di azioni proprie non comporta più l'iscrizione delle stesse nell'attivo, ma la riduzione diretta del patrimonio netto, da attuare con la costituzione di una riserva negativa alla voce A.X del passivo;
all'atto dell'acquisizione una parte delle riserve corrispondente alla riserva negativa deve essere assoggettata ad un regime di indisponibilità assoluta (tali riserve non sono, quindi, disponibili neanche per la copertura delle perdite);
la cessione delle azioni proprie determina l'annullamento della riserva negativa e lo "svincolo" delle riserve a suo tempo rese indisponibili (l'eventuale differenza positiva o negativa tra il corrispettivo di cessione e il costo delle azioni va ad incremento o a decremento del patrimonio netto).
Come conseguenza si avrà quindi che la qualificazione contabile dell'acquisto e della successiva cessione delle azioni proprieè privo di rilevanza reddituale
Tale principio soggiace inoltre al dogma della derivazione rafforzata ex art. 83 del TUIR da cui discende il fatto che le cessioni delle azioni non producono, quindi, plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.