AVVOCATI SENZA IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI DI RESIDENZA
29 APR 2016
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24 del 18.4.2016.
L'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito del Ministero dell'Interno in riferimento al trattamento tributario applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari, si applica l'esenzione di cui all'art. 18 del DPR 115/2002, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato, tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. Pertanto, i certificati di residenza richiesti dagli studi legali a scopo di notifica, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale e soggetti al contributo unificato, risultano esenti da imposta di bollo.