IMPOSTA DI REGISTRO (registrazione sentenza) |
La Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 29402 del 7 dicembre 2017 ha ribadito che l'avviso di liquidazione dell’imposta di registro è valido solo nel caso in cui sia stata allegata la sentenza oggetto di registrazione non essendo sufficienti l'indicazione dei soli estremi.
Secondo i Giudici la mancata allegazione della sentenza rientra nel difetto di motivazione, come codificato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, che lo ricordiamo è diretta a garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio delle sue facoltà difensive. Ricordiamo infatti che l’articolo 7 dello statuto prevede l’obbligo di allegazione dei documenti non conosciuti dal contribuente, al fine di garantirgli il pieno e immediato esercizio della facoltà difensiva , mancanza che costringerebbe il contribuente ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare il provvedimento. L'orientamento è consolidato e ciò potrebbe suscitare un ulteriore interesse e cioè che il principio espresso dalla Corte possa essere utilmente applicato anche ad altre fattispecie e mi riferisco agli accertamenti relativi alle imposte comunali (notoriomente sprovvisti della relativa delibera), medie di settore, oppure per la individuazione dei valori Omi. Meditate gente ... avviso-di-liquidazione-valido-solo-con-la-sentenza-allegata.pdf |