AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO QUANDO E' SUPERATA LA PROVA DI RESISTENZA
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AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO QUANDO  E' SUPERATA LA PROVA DI RESISTENZA

AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO QUANDO E' SUPERATA LA PROVA DI RESISTENZA

28 AGO 2019
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20747 del 2019 dichiara la nullità dell’avviso di accertamento a tavolino Iva emesso senza contraddittorio preventivo, in quanto alla luce dei documenti prodotti dal contribuente  in sede di giudizio, ha riconosciuto che se fossero stati esibiti in fase istruttoria avrebbero potuto concorrere all’accertamento dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta. Nel caso di specie l’Agenzia contestava con avviso di accertamento induttivo l’omessa compilazione della sezione dedicata all’IVA nell’ambito del modello UNICO che veniva impugnato dal contribuente sollevando, tra i vari motivi di ricorso, la violazione dell’art. 6 commi 2 e 5 dello Statuto del contribuente. La Suprema Corte riprendendo quanto già affermato nel 2015 con la sentenza n. 24823 in merito al contraddittorio preventivo e alla c.d. prova di resistenza, ha ricordato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per i tributi armonizzati, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa” e che “per escludere la relativa nullità non è sufficiente che in giudizio il contribuente non abbia dato prova della fondatezza delle difese che avrebbe potuto proporre nel contraddittorio preventivo, essendo sufficiente che non si sia limitato a lamentare la violazione formale, ma abbia prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato...”. Sulla base di tali principi la Cassazione ha ritenuto superata la prova di resistenza avendo il contribuente prodotto in giudizio le fatture e i registri contabili che avrebbe potuto presentare già in sede di verifica, senza che quest'ultimo abbia dimostrato “in concreto” come sarebbe differito l’accertamento. La Suprema Corte rileva semplicemente che in questo modo il contribuente avrebbe  fornito  all'Amministrazione quei "dati" e quelle "notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza dell'ufficio" che, ai sensi dell'art. 55 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633, avrebbero potuto concorrere accertamento dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta, nonostante la mancata presentazione della relativa dichiarazione annuale.
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