La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza n. 1461/2018, ha stabilito che sono nulle le notifiche di atti esattoriali effettuate a mezzo pec, se l’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata inviato al contribuente è rappresentato da un semplice file .pdf piuttosto che dal più noto ed esaustivo formato .p7m.
I Giudici hanno così affermato che: “Fermo restando che, a decorrere dal 1°giugno 2016, la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita, con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005, a mezzo di posta elettronica certificata, tale notifica non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, essendo tale estensione l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto. Contrariamente, con la notifica in formato “.pdf “o in formato “.doc”, come nel caso di specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.”.
Sono pertanto da considerasi pertanto nulli tutti gli atti che pervengono al contribuente in un formato diverso dalla estensione "p7m", non essendo il file .pdf idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dal Legislatore al fine del corretto espletamento della notifica digitale.