ATTO DI CONTESTAZIONE: SI APPLICA O NO LA SOSPENSIONE FERIALE?
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ATTO DI CONTESTAZIONE: SI APPLICA O NO LA SOSPENSIONE FERIALE?

SANZIONI
Occorre preliminarmente ricordare che in caso di notifica al contribuente di un atto di contestazione, il contribuente può:
  1. definire la pretesa con un terzo della sanzione irrogata;
  2. presentare le deduzioni difensive;
  3. procedere con il ricorso.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 della L. 742/69 i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, dal 1° al 31 agosto di ogni anno, sicché per valutare l'applicabilità della sospensione feriale occorre  valutare la natura dell'atto, (solo i termini processuali sono soggetti alla sospensione feriale).
Detto ciò occorre ricordare anche che l'art. 16 del DLgs. 472/97 prevede che sia il termine per il pagamento (disciplinato nel comma 3) che il termine per il deposito delle deduzioni difensive (comma 4) coincidono con il termine per la presentazione del ricorso e quindi ben si può affermare che l'atto di contestazione gode della sospensione dei termini processuali
Tali considerazioni sono avallate sia dalla giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Bologna 16 marzo 2016 n. 647/11/16) che di legittimità (Corte di Cassazione sentenza 5039 del 21.02.2019).
Quindi la regola è che la sospensione feriale si applica ogniqualvolta in cui il legislatore abbia stabilito il termine in relazione a un termine processuale (termine per proporre il ricorso), mentre allorquando il termine è parametrato al decorso di sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto, non si applica il predetto principio.


 
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