La Commissione Triburaria Regionale del Lazio con la sentenza del 3.1.2022, n. 27/7/22, ha stabilito che ai fini della detraibilità IVA è necessario che gli acquisti siano effettivamente inerenti all'esercizio dell'impresa, ossia effettuati in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa.
Pertanto, l'IVA è ammessa in detrazione anche in assenza di operazioni attive.
Infatti, se l'inerenza di un'operazione ... comporta che essa sia funzionale all'attività imprenditoriale formalizzata nell'oggetto sociale, è tuttavia tale anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare, e quindi anche le attività meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi.