ATTIVITA' FINANZIARIE IN PAESI BLACK LIST
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ATTIVITA' FINANZIARIE IN PAESI BLACK LIST

ATTIVITA' FINANZIARIE IN PAESI BLACK LIST

22 OTT 2016
Si allunga la lista delle Commissioni tributarie di merito che sostengono ciò che dovrebbere essere palese a chiunque abbia un minimo di nozioni di diritto.
Ci riferiamo alla detenzione di attività finanziarie in paesi black list, al raddoppio dei termini, alla presuzione che dette somme, salvo prova contraria, derivino da redditi sottratti a tassazione ed alla discussa, ma a mio parere insostenibile retroattività della norma.   
La Commissione tributaria provinciale di Lecco con la sentenza n. 267/2016 dell’11/10/2016​ ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo non più sottoponibili ad accertamento fiscale le ormai note polizze assicurative del Credit Suisse per i periodi antecedenti al 2009, affermando che:
"... Va preliminarmente esaminata l'eccezione di retroattività della presunzione legale di redditi sottratti a tassazione formulata dai ricorrenti.
Tale presunzione, introdotta dall'art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, è infatti inapplicabile alle annualità pregresse rispetto alla sua entrata in vigore e, quindi, al caso in esame riguardante l'anno d'imposta 2006, non potendo avere efficacia retroattiva.
Una diversa interpretazione, oltre che a ledere la tutela dell'affidamento, riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite dell'attività del legislatore, ed a compromettere il diritto di difesa della controparte, contrasterebbe altresì con il disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 212/2000 ( Statuto dei diritti del contribuente ), secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
La previsione di cui al citato art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, pur collocandosi nell'ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e, di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica, così come preteso invece dall'Ufficio, una applicazione retroattiva della norma ad attività di accertamento relative, come detto, a periodi di imposta pregressi.


sentenza ctp-lecco n 267-26-settembre2016.pdf
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