La Corte di cassazione con la
sentenza n. 28031 del 28 giugno 2023, ha accolto il ricorso di tre persone accusateÂ
di non aver versato un ingente importo di IVA, richiamando laÂ
legge Cartabia e la
particolare tenuità del fatto.
Secondo i giudici ciò che conta è la condotta dopo il reato e nel caso di specie i manager avevano provveduto ad estinguere il debito con l'erario.
Non è infatti punibile per particolare tenuità del fatto l'omesso versamento Iva se il contribuente ha pagato integralmente il debito anche dopo l'apertura del dibattimento e la condotta successiva, va valutata dal giudice insieme ad altri elementi ai fini della non punibilità .Â
Infatti, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,
la condotta dell'imputato, successiva alla commissione del reato, p
uò essere valorizzata nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen..
Inoltre il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
prosciolto-dalla-evasione-limprenditore-che-sallda-a-rate.pdf
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