ASSENZA DEL CODICE FISCALE PER I SOGGETTI NON RESIDENTI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ASSENZA DEL CODICE FISCALE PER I SOGGETTI NON RESIDENTI

17 AGO 2022
Dagli orientamenti di Unioncamere e del Consiglio nazionale del Notariato (CNN), pubblicati il 26.5.2022, emerge la non obbligatorietà di dotarsi di un codice fiscale italiano per i soggetti non residenti, ai fini degli adempimenti pubblicitari collegati all'acquisto di partecipazioni societarie in Italia.
Il chiarimento costituisce uno snellimento della procedura, considerato che, negli ulteriori momenti di "gestione" della partecipazione, i successivi adempimenti non comportano l'indicazione del codice fiscale italiano. 
Ad esempio, l'obbligo di indicare il codice fiscale ex art. 6 co. 1 lett. b) del DPR 605/73 negli atti di compravendita delle quote di partecipazione, secondo il co. 2 dell'art. 6, è adempiuto, per i soggetti esteri privi di codice fiscale, allorché siano indicati i soli dati anagrafici indicati nell'art. 4 del DPR 605/73.
Non appare necessario indicare il codice fiscale neanche nelle ulteriori fasi di gestione delle partecipazioni, vale a dire in caso di alienazione delle stesse ovvero all'atto della percezione di dividendi.
Restano valide le ragioni di opportunità di dotarsi preventivamente del codice fiscale italiano nelle ipotesi in cui il soggetto estero preveda di dover indicare lo stesso in vari documenti, tra cui adempiere agli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
 
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