ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOC. SEMPLICE?
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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOC. SEMPLICE?

ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOC. SEMPLICE?

24 OTT 2015
Dal 1° gennaio 2016, le società potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (non strumentali per destinazione), beneficiando di importanti sconti fiscali sulle imposte dirette e indirette. Gli stessi incentivi valgono anche per le trasformazioni di società commerciali in società semplice.
L’articolo 11 della Legge di stabilità 2016 ripropone infatti le medesime agevolazioni già viste in passato (D.l. n. 282/2002; Legge n. 448/2001; Legge n. 449/1997, con la sola eccezione di quanto allora previsto per l'IVA che dovrà essere applicata con le regole ordinarie.
Il provvedimento normativo non è diretto alle sole società di comodo, ma è estesa anche a quelle operative, in quanto può essere utilizzata da tutte le società anche se in liquidazione, con la precisazione che la trasformazione agevolata in società semplice, è ammessa solo per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolati, come accade, ad esempio, per le immobiliari di gestione o per le società che hanno solo terreni che locano a terzi.
I beni che possono beneficare della nuova estromissione dal regime di impresa sono quindi tutti gli immobili (terreni o fabbricati), diversi da quelli strumentali per destinazione, oltre che i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Sono quindi interessati, dalla normativa:
1.   gli immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10), a patto che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
2.   gli immobili merce;
3.   gli immobili patrimonio, a patto che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come, ad esempio, le abitazioni o i terreni (edificabili o meno), locati a terzi ovvero non utilizzate per l'attività.
4.  potrebbero inoltre, a nostro parere, essere interessati dalla norma gli immobili locati a terzi che secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1367 del 13.10.1983), non sono strumentali per destinazione neanche per le società di gestione immobiliare.
Ne sono ovviamente esclusi, i terreni utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo, per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali (circolare n. 112/E).
Le caratteristiche dei beni da assegnare o da cedere previste dalla novella legislativa, debbono essere verificate nel momento dell’assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società.
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