In seguito ad una verifica nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, l’amministrazione emetteva un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012 rilevando il mancato rispetto delle norme agevolative previste per il regime forfetario Ires, Irap ed Iva e conseguente obbligo di adozione del regime “analitico”. Alla base della motivazione l’Ufficio poneva l’assenza di un’ attività istituzionale, la mancata effettività della vita associativa, il mancato esercizio del diritto di voto degli associati e la mancata istituzione dei libri sociali. La ricorrente si opponeva contestando che l’Ufficio non aveva fornito la prova circa la mancata effettività del vincolo associativo.
La Ctp di Vicenza con sentenza n. 219/2018 ricorda, in primo luogo, che
ai fini della corretta qualificazione giuridica e fiscale come ente sportivo-dilettantistico, è necessario che l’associazione sia dotata di uno statuto sociale ex legge 289/2002, certificato poi dall’iscrizione al Coni nel registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche; in questo modo, ai sensi dell’articolo 148, comma 3, Tuir e dell’articolo 4, decreto Iva l’ente può godere della decommercializzazione dei corrispettivi incassati per i servizi sportivi resi a favore dei tesserati alle stesse organizzazioni a cui essa è affiliata.
Sulla base di tale presupposto l’organo giudicante
accoglie il ricorso ritenendo che la verifica fiscale circa il corretto godimento delle agevolazioni fiscali, deve riguardare la regolare applicazione delle clausole dello statuto sociale adottato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l’avvenuta iscrizione nel registro del Coni, la redazione ed approvazione del rendiconto annuale e la tracciabilità dei pagamenti. Secondo la Commissione, dunque, la perdita di qualifica di un ente non commerciale non si può fondare su aspetti "formali" come la violazione del principio di democraticità, la presenza di un esiguo numero di associati o la loro scarsa partecipazione alla vita sociale, come intendeva fare l’Ufficio, bensì su aspetti sostanziali. La sentenza infine richiama la
circolare 9/E/2013 dell’Agenzia affermando che la violazione degli obblighi statutari volti all’attuazione del principio di democraticità può comportare la decadenza dai benefici fiscali soltanto quando «
non sia possibile dimostrare altrimenti la vera natura non profit dell’attività in concreto svolta e l’effettiva sussistenza delle condizioni per la realizzazione delle finalità istituzionali».
ctp_varese_219-2018.pdf