ART. 20 REGISTRO: L' OSTINAMENTO RIMOSTRA LA DERIVA DEL DIRITTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ART. 20 REGISTRO: L' OSTINAMENTO RIMOSTRA LA DERIVA DEL DIRITTO

25 FEB 2018

Si dice che i governi sono lo specchio dei popoli e ciò potrebbe essere meglio esplicitato affermando che i governi sono lo specchio della classe dominante dei popoli.
Infatti, nell'antichità romana la parola popolo, non identificava tutti gli esseri umani che vivevano in un determinato territorio, (Senatus PopolusQue Romanus) SPQR, ma solo la porzione di essi che influiva sul governo, cioè quella che aveva diritti politici.
Gli altri erano chiamati il volgo e non potevano di certo (nemmeno) influenzare le scelte di governo.
Invero, nemmeno nella nostra democrazia, (in cui da qualche anno il suffragio è universale), si può  parlare di reale rappresentanza, perchè in pochi vanno a votare e perchè viviamo in un tempo in cui un nuovo potere è apparso tra la schiera dei pretendenti alla legificazione, la derivazione giurisprudenziale, nuovo ordine discendente dalla deviazione di uno dei poteri dello stato, che a memoria, avrebbe dovuto interpretare le leggi ed invece con la sua azione, stabilisce ciò che il legislatore non ha nemmeno pensato, (si pensi agli accertamenti fondati sulla ristretta base azionaria).   
Ciò che intendo dire è che le ultime vicende o meglio l'ultima sentenza della Cassazione la n. 4407 del 23.02.2018, con cui la Corte è tornata ad occuparsi nella nota questione del potere di riqualificazione degli atti ex art. 20 del DPR 131/86, rimostra con sfacciata evidenza, ciò che non avremmo mai voluto pensare.
Quelli che come me hanno passato qualche decennio ad aspettare "la sentenza della Cassazione" che chiarisse le tante difficoltà ed incongruenze derivanti da una legislazione frettolosa e pasticciona, si sono dovuti ricredere e vi dico perchè. 
Sul famigerato art. 20 del DPR 131/86, dopo la legge di bilancio, tutti ci aspettavamo una correzione del tiro, se non altro, quale logica successione alla presa di posizione del legislatore che, in virtù del suo legittimo potere, ha modificato la norma che aveva indotto gli uffici a ricercare la tassazione su elementi estranei all’atto medesimo.
Il mio parere l'ho già espresso un anno fa, su questo portale e prima della fatidica data della legge di bilancio (del 1° gennaio 2018) e si fonda sul rapporto tra gli artt. 20 del registro e 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente, ma troppo spesso penso che i principi di diritto, che mi hanno insegnato, siano stati in qualche modo "superati", dalla derivazione giurisprudenziale. 
Nella sentenza oggetto di analisi, che riguarda un avviso di accertamento antecedente alla nuova disposizione normativa, la Corte ha affermato la non retroattività della nuova disposizione, atteso che le norme civilistiche non hanno efficacia retroattiva, a meno che il legislatore non lo abbia stabilito espressamente e solo quando tali norme siano sorrette da una “adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenuta da adeguati motivi di interesse generale”.
E fino qui avremmo potuto dire che tecnicamente la motivazione era in diritto sostenibile, seppure in contrasto con la volontà originaria del legislatore, (per me), ribadita nella novella normativa.
Ma poi l'estensore della sentenza, (preferisco chiamarlo così), arriva ad affermare che "... non si rinviene alcun motivo di interesse generale che possa sostenere la retroattività della norma", aggiungendo che il fatto che la relazione illustrativa identifichi un natura “chiarificatrice” alla norma della legge di bilancio, non ha rilevanza, a fronte del fatto che la norma stessa dichiara espressamente di apportare “modificazioni” all’art. 20 del DPR 131/86, sic...
Detto relatore afferma poi che, la nuova formulazione dell’art. 20 determinerebbe “una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa”, in virtù della quale è stato escluso il riferimento al dato extratestuale ed al collegamento negoziale, riferimento che, invece, per i giudici, era “imposto” dalla precedente versione dell’art. 20 del DPR 131/86, (e qui dimostra di non conoscere il testo di cui discute, perchè è pacifico che, nella sua precedente versione, l’art. 20 non contenesse alcun riferimento testuale ad “elementi extratestuali o atti collegati”.
Ora, avrei potuto ricordarvi che la sentenza del 31 gennaio 2018 n. 4/2/2018, della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, ha affermato che, sulla base dell’art. 20 del DPR 131/86, come vigente già prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, l'ufficio non fosse legittimato a riqualificare gli atti, oppure che la Circolare Assonime ha sostenuto la sua applicabilità retroattiva, oppure ancora che una parte della dottrina aveva rinvenuto una fondata applicabilità retroattiva derivante dalla Consulta ed invece no, volevo solo evidenziarvi che all'ingiustificato ostinamento corrisponde solo la deriva del diritto, perpetrato da chi dovrebbe presidiarlo.   

art.-20-non-retroattivo.pdf

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