Ieri ci siamo occupati della applicabilità del nuovo
art. 20 del TUR agli atti formati in data antecedente alla sua entrata in vigore, (01.01.2018), scelta del legislatore effettuata per ripristinare la certezza del diritto laddove regnava la confusione.
I dubbi erano invece rimasti sulla applicabilità della novella agli atti formati in epoca antecedente e sulla natura della norma che dal 2015 andava considerata antielusiva.
La sentenza di cui ci occipiamo oggi merita di essere letta nella sua integrità per la ricostruzione storica effettuata dalla
Commissione Tributaria provinciale di Treviso n. 97/1/18 del 16.2.2018.
Si tratta della riqualificazione della cessione di quote in cessione di terreni, di una società titolare solo di immobili,
correttamente inquadrata dal Giudice trevigiano come attività sostanzialmente antielusiva.
Il verdetto, è (a mio parere) ineccepibile per la lucidità dell conclusioni ed è di
nullità dell'atto poichè non preceduto da apposita notifica di richiesta di chiarimenti al contribuente, con conseguente instaurazione del contraddittorio
ex art. 10 bis della legge 212/2000.
Secondo i Giudici, l'evoluzione interpretativa dell'art. 20 del DPR 131/86, che ha consentito alla passata giurisprudenza di valorizzare elementi estranei ed atti collegati, è concepibile solo nel contesto di un'evoluzione storica che ha attribuito, però, alla norma,
un significato che essa originariamente non aveva e quindi per ciò, soggetta al rispetto delle norme antielusive.
c.t.-prov.-treviso-16.2.2018-n.-97-1-18.pdf