La Corte di cassazione con la sentenza 2875 depositata il 03.02.2017 ha stabilito che l'antieconomicità del costo sostenuto dall'imprenditore non impedisce il relativo recupero dell’Iva poichè essa fonda i propri presupposti sul principio di neutralità.
Invero la sentenza ribadisce anche che trattandosi di un tributo armonizzato, l'ufficio avrebbe dovuto instaurare obbligatoriamente il contraddittorio preventivo.
La società, aveva infatti fatto rilevare sia la violazione del principio di neutralità dell’Iva che le ragioni per le quali si sarebbe dovuto instaurare il contraddittorio preventivo, che nella specie era stato omesso.
I giudici hanno così affermato che pur rientrando nei poteri dell’amministrazione finanziaria la facoltà di valutare l'economicità dell'operazione ai fini delle imposte dirette, tale facoltà “... non sono automaticamente applicabili in materia di Iva", ove il diritto alla detrazione, può essere negato solo quando l’amministrazione dimostri con elementi oggettivi, che si tratti di un’operazione non veritiera, fraudolenta o abusiva.
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