La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 2992/2016 ha sancito l'illegittimità del raddoppio dei termini fondato sull'annotazione di polizia giudiziaria effettuata dalla Guardia di finanza.
La Commissione ha annullato l'atto poiché l'ufficio non ha provato la trasmissione della comunicazione di reato, constatando che agli atti del giudizio non risultava alcuna denuncia di reato, ha ritenuto che l'annotazione richiamata dall'Ufficio fosse «del tutto insufficiente e inidonea a consentire la necessaria verifica sulla ricorrenza dei presupposti di obbligatorietà della denuncia penale».
Ricordiamo infatti che la Consulta, con la sentenza n. 247/2011, aveva, tra l'altro, evidenziato che spetta al giudice tributario l'onere di controllare, «se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia».