L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 211 ha affermato che il
regime di esenzione IVA previsto per gli interventi di chirurgia estetica è da intendersi
esteso anche ai servizi prestati dai medici anestesisti.
La prestazione dell’anestetista, nell’ambito della chirurgia estetica, per la quale si applica il regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, è infatti una
prestazione che è comunque, anch’essa, “caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento”. Tali caratteristiche valgono
anche quando l’intervento eseguito avviene per motivi estetici.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate precisa che si applica l’aliquota IVA del 10% per il servizio di
affitto o di “messa a disposizione” della
sala operatoria per gli interventi chirurgici che sono eseguiti in regime privatistico, nonché per la messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria. La suddetta prestazione rientra, difatti, nell’ambito applicativo del n. 120) della
Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, la quale stabilisce l’aliquota del 10”, tra le altre, per le “prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19)“ del DPR 633/72.
L’
aliquota del 10% è riconosciuta anche per i farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all’affitto della sala operatoria, in quanto sono da ritenersi compresi tra le “prestazioni di cura”. La cessione dei farmaci risulta, comunque, soggetta alla medesima aliquota del 10% in ragione della disposizione di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.