Secondo l'insegnamento della Cassazione. SS.UU. 9.12.2015 n. 24823, in presenza di tributi armonizzati (IVA), il contraddittorio è sempre necessario, (secondo me il principio è applicabile a tutti i tributi), anche se la sua inosservanza può comportare la nullità dell'atto solo se il contribuente dimostra che esso non ha finalità meramente pretestuose.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, sezione di Pescara, con la sentenza n. 861/6/16 del 28.9.2016 ha all'uopo introdotto un nuovo concetto e cioè che"ciò che distingue il caso di utilità o meno del contraddittorio preventivo non è la fondatezza, agli occhi dell'Ufficio, delle argomentazioni, ma la loro serietà", i Giudici hanno inoltre aggiunto che a confutazione del principio, non è di certo sufficiente che il funzionario asserisca che, comunque, l'atto sarebbe stato emesso con lo stesso contenuto.
Ricordiamo che la decisione sopra richiamata della Suprema Corte causa un'ingiustificata disparità di trattamento fra contribuenti, laddove il contraddittorio è stato ritenuto necessario solo quando ci sia un accesso presso le sedi dell'attività del contribuente (art. 12 co. 7 della L. 212/2000), oppure quando la legge stessa lo imponga espressamente.
Com'è logico tale formulazione evidenzia una scelta discrezionale degli uffici, ed è proprio per tale ragione che la questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze il 10.1.2016 con il provvedimento n. 736/1/15, nella parte in cui circoscrive tale necessità alle ipotesi in cui è stato disposto un accesso nei locali ove si svolge l'attività del medesimo.