ANCORA SULL'ASSENZA DELLA DELEGA DEL DIRETTORE
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ANCORA SULL'ASSENZA DELLA DELEGA DEL DIRETTORE

ANCORA SULL'ASSENZA DELLA DELEGA DEL DIRETTORE

10 DIC 2016

Avevo smesso di parlare del difetto di sottoscrizione e della assenza della delega perchè ritenevo che la Suprema Corte avesse fugato ogni dubbio sull'argomento, ma invece no e ancora mi tocca tornarci sopra perchè, a quanto pare, l'ufficio non ha ancora capito che in caso di contestazione da parte del contribuente, grava sull’ufficio l’onere delle prova sulla presenza della delega.
E così ripartiamo dall'ordinanza, (già il fatto che sia ordinanza e non sentenza qualcosa dovrebbe dire), n . 20858/2016 con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza di secondo grado che aveva bocciato la tesi dell'ufficio..«perché non sottoscritto dal Direttore e perché non è stata allegata la delega conferita a colui che quell’atto ha sottoscritto, attribuendo all’Ufficio l’onere di dimostrare una delega dei poteri di firma dell’accertamento, che invece era già insita nel suo ruolo di capo Area controllo, in virtù della preposizione a tale ufficio»
La Suprema corte ha così richiamato tutti i suoi precedenti giurisprudenziali ribadendo che nel caso in cui vi sia la contestazione sulla sottoscrizione non già al capo dell’ufficio titolare, bensì a un funzionario della carriera direttiva, «incombe sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cassazione 14626/00, 17400/2012, 14942/2013, del 2013), dal momento che le qualifiche professionali di chi emana l’atto costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente (Cassazione 18758/2014, 22800/2015, 24492/2015)» e ciò « sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente (Cassazione 18758/2014, 1704/2013, 14942/2013)».

cassazione-ord_20858_2016-assenza-delega.pdf
 

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