Secondo la Ctp di Modena l’atto di costituzione di un
trust autodichiarato sconta l’
imposta di registro in misura fissa, poiché permette solo la costituzione di un vincolo di destinazione dei beni, senza influenzare il trasferimento del diritto di proprietà. (
sentenza 848/1/2015 allegata).
Insomma, secondo la Commissione in assenza dell’arricchimento di un terzo, manca il presupposto per la tassazione proporzionale.
La vicenda ha tratto origine da un avviso di liquidazione notificato a una società in cui i soci si erano autodichiarati trustee di loro stessi, al fine di salvaguardare il patrimonio dell’azienda.
Secondo l’Agenzia, la costituzione del trust era da qualificare come
vincolo di destinazione e dunque da assoggettare ad
aliquota proporzionale dell’8% in luogo dell’imposta fissa applicata in sede d’atto.
L’articolo 2, commi 47 e 49, del Dl 262/2006 dispone, infatti, che per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta è dell’8% del valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri.
La società ha proposto ricorso al giudice tributario, sostenendo che la norma non fosse direttamente applicabile nell’ipotesi di trust autodichiarato, poiché, di fatto, privo di effetti traslativi.
Il collegio modenese, accogliendo le ragioni della contribuente, ha innanzitutto rilevato che la disposizione citata dall’ufficio – richiamando il Dlgs 346/90, così come vigente fino al 24 ottobre 2001 –
riconosce nel trasferimento, e quindi
nell’arricchimento conseguito da un terzo per effetto di costituzioni di vincoli di destinazioni, il presupposto per applicare l’imposta proporzionale. L’articolo 1 del decreto 346/1990 fa infatti espresso riferimento alle situazioni in cui un terzo, traendo vantaggio da un trasferimento in suo favore, ottiene un personale arricchimento.
Trattandosi di trust autodichiarato non era quindi possibile riscontrare il vantaggio ipotizzato dall'Agenzia ma solo la costituzione di un vincolo di destinazione dei beni che però non influenzano il trasferimento del diritto di proprietà. I giudici modenesi nella motivazione hanno richiamato l'
ordinanza della Cassazione n. 3737/2015 nella quale la Corte ha affermato che il presupposto per l'applicazione di una imposizione proporzionale, sia da ricercare nel diretto beneficio di terzi.
ctp-modena-trust-autodichiarato-848-1-2015.pdf