La Commissionre Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 1836-32-2017 torna ad occuparsi dei requisiti della delega precisando che la legittimità dell'accertamento è subordinata al rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi voluti dalla Suprema Corte di Cassazione.
In pratica il funzionario delegato dal direttore dell’ufficio deve appartenere alla “terza area”funzionale, poiché l’accertamento è atto a rilevanza esterna, deve avere una delega in forma scritta con le motivazioni del rilascio che devono essere specifiche e deve avere la durata temporale.