Il 30 luglio 2021 è stata pubblicata in gazzetta la legge n. 108/2021 (conversione del decreto semplificazioni 77/2021), che, tra l'altro, ha apportato una serie di misure dirette allo snellimento e razionalizzazione delle procedure per l’utilizzo del superbonus al 110%.
Vi segnaliamo: TERMINE SISMA BONUS ACQUISTI
Aallungato a 30 mesi il lasso di tempo disponibile per effettuare la rivendita con l’agevolazione fiscale che lo ricordiamo equivale ad un credito d’imposta pari a euro 105.600,00 (110% di euro 96.000), invece dei vecchi scarni 18 mesi. C.I.L.A. CON VARIANTE A FINE LAVORI E COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA ANCHE PER LE PARTI STRUTTURALI
Oltre alla titolata semplificazione è stata introdotta una tolleranza sulle irregolarità formali che non possono comportare la decadenza del superbonus, e la modifica al cod. civ. in termini di distanza ed altezza per i cappotti termici e cordoli sismici. RESIDENZA PRIMA CASA PER IMMOBILI CON SUPERBONUS allungato il termine per gli immobili per stabilire la residenza nel Comune in cui si eseguono i lavori (superbonus) che non sarà più di 18 mesi ma di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita. FINESTRE vi segnaliamo che il superbonus è sempre ammesso anche in caso di spostamento e cambio di dimensione delle finestre, a condizione però, che la superficie totale delle finestre sia minore o uguale a quella preesistente, (risposta a interpello 524/2021)